La VI sezione della Cassazione Civile con decisione del 13/02/2014 ha statuito che nel caso in cui procedimenti di opposizioni a liquidazioni, inerenti a giudizi civili e penali, possano restare a carico dell’erario, quest’ultimo deve essere parte del giudizio. La legittimazione spetta al Ministero della Giustizia. Nell’eventualità non sia stato parte del giudizio deve essere fatto un nuovo esame dell’opposizione.