La Cassazione Civile, con sentenza n°1917 del 03/02/2015, ha stabilito che debba essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro, in tema di infortunio, a fronte del comportamento dell’infortunato, immotivato e non razionale e riconducibile più ad un istinto ludico che ad un’azione pertinente alla sua attività lavorativa.
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