La Cassazione Civile, con sentenza n°2741 del 12/02/2015, ha chiarito che spettano al Comune gli oneri dei danni patiti da un ciclomotorista caduto a seguito dell’impatto avvenuto con un cane randagio durante la marcia del mezzo.
L’ente territoriale è tenuto, infatti, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio.