La Cassazione Penale, con sentenza n° 38447 del 04/06/2015, ha chiarito che per configurare il reato di bancarotta fraudolenta documentale è sufficiente sia provato il dolo generico, cioè l’aver tenuto in maniera confusa le scritture contabili rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio, non è necessario provare il dolo specifico, cioè provare la volontà dell’agente di impedire la suddetta ricostruzione.