La III sezione della Cassazione Civile, con sentenza n° 12291 del 30/05/2014, ha statuito che è possibile il recesso dal contratto di locazione, ai sensi degli articoli 4 e 27 I. 27 luglio 1978 n.392, qualora vi siano motivi gravi, estranei alla volontà del conduttore del contratto, che non erano prevedibili al momento della costituzione del rapporto, e che per la loro gravità rendono oltremodo gravosa la prosecuzione di tale rapporto (nella fattispecie il continuo abbaiare di un cane di proprietà dell’inquilino del piano superiore).