La Cassazione Civile, con sentenza n°22406 del 03/11/2015, ha statuito che per un avente diritto alla pensione di inabilità, l’impossibilità lavorativa permanente e il requisito contributivo, costituiscono gli unici requisiti necessari al riconoscimento. Tuttavia, il godimento di un reddito di lavoro è motivo di esclusione dall’erogazione della prestazione.