La IV sezione della Cassazione Penale, con sentenza n°33417 del 26/06/2014, ha statuito che in caso di violazione delle norme antinfortunistiche,
l’amministratore legale che rappresenta la società, non può essere considerato responsabile automaticamente solo per il fatto di rivestire tale qualifica.
La responsabilità non può essere attribuita al manager quando questi abbia investito sulla vigilanza dei singoli reparti.