Responsabilità oggettiva: il danneggiato non deve provare l’assenza di colpa
La Cassazione, con l’ordinanza n. 18528 dell’8 luglio 2024, ha chiarito un aspetto cruciale della responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2051 c.c. In base a questa norma, chi ha la custodia di una cosa è responsabile dei danni da essa cagionati, salvo che provi il caso fortuito. La recente ordinanza ha ribadito che il danneggiato, per ottenere il risarcimento, deve dimostrare solo che il danno è derivato dalla cosa e che essa era sotto la custodia del preteso responsabile. Non è invece necessario che il danneggiato provi la propria assenza di colpa nel relazionarsi con la cosa.
Dettagli della sentenza
La Corte ha confermato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva. Questo significa che non è rilevante la condotta del custode della cosa, ma solo il nesso causale tra la cosa stessa e il danno. La prova del caso fortuito è a carico del custode, il quale deve dimostrare che il danno è stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile, non riconducibile alla propria sfera di controllo.
Responsabilità oggettiva: il danneggiato non deve provare l’assenza di colpa
Questo principio è di fondamentale importanza per i soggetti danneggiati, poiché riduce l’onere probatorio a loro carico, facilitando così l’ottenimento del risarcimento. La necessità di dimostrare solo la derivazione del danno dalla cosa e la sua custodia rappresenta un significativo vantaggio in termini di strategia legale. Gli operatori del diritto devono quindi prestare particolare attenzione alla raccolta delle prove che dimostrano il nesso causale e la custodia, sapendo che non è necessario dimostrare l’assenza di colpa del danneggiato.
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