Responsabilità per danni causati da animali selvatici: chiarimenti della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14555 del 24 maggio 2024, ha fornito importanti chiarimenti sulla responsabilità per danni causati da animali selvatici, in particolare in applicazione dell’art. 2052 c.c. e dell’art. 2043 c.c. La decisione chiarisce le condizioni che il danneggiato deve soddisfare per ottenere il risarcimento.
Secondo la Corte, il danneggiato deve dimostrare che il danno è stato causato da un animale selvatico, fornendo prova della dinamica del sinistro e del nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso. Inoltre, l’animale deve appartenere a una delle specie protette dalla legge n. 157 del 1992 o comunque rientrare nel patrimonio indisponibile dello Stato.
L’art. 2052 c.c. impone un criterio oggettivo di responsabilità, il che significa che una volta dimostrato il nesso causale tra l’animale e il danno, il danneggiato ha diritto al risarcimento. Tuttavia, qualora il danneggiato scelga di agire ex art. 2043 c.c., dovrà farsi carico di un onere probatorio maggiore, dimostrando la colpa specifica del proprietario o del detentore dell’animale.
Responsabilità per danni causati da animali selvatici: chiarimenti della Cassazione
Questa ordinanza rappresenta un importante punto di riferimento per la giurisprudenza in materia di danni causati da animali selvatici, evidenziando la distinzione tra le diverse modalità di azione legale e i rispettivi oneri probatori. Per i danneggiati, è cruciale comprendere quale norma applicare per massimizzare le possibilità di successo in giudizio.
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