La Corte di Cassazione I sezione civile, con sentenza n°27200 del 23 Ottobre 2019, ha stabilito che nel caso in cui il fallimento venga dichiarato successivamente alla revoca della sentenza che lo aveva aperto in precedenza, l’accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data della nuova decisione e non già a quella di presentazione dell’originaria istanza da parte dei creditori o del Pubblico Ministero.