La Cassazione Civile, con sentenza n°22914 del 10/11/2015, ha chiarito che un imprenditore che debba inviare comunicazione preventiva per il ridimensionamento dell’organico complessivo dell’azienda (di cui alla legge n.223 del 1991), al fine di diminuire il costo del lavoro tramite criterio di anzianità contributiva, può limitarsi ad indicare il numero complessivo dei lavoratori eccedenti, non essendo necessaria la specifica di reparti ed uffici a cui attiene tale eccedenza.