La Cassazione Civile, con sentenza n°5264 del 17/03/2015, ha statuito che nel caso in cui si tratti di rimborso per le spese legali, dovuti a giudizi di responsabilità penale, civile o amministrativa, conclusi con l’esclusione della responsabilità a carico di dipendenti di amministrazioni statali o di enti locali, non spetta alcun rimborso ad assessori comunali, consiglieri o sindaci, non essendovi fra essi e l’ente un rapporto circoscrivibile come lavoro di dipendenza.