La Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza n. 222/2016 dell’11 gennaio 2016, ha ritenuto insussistente il diritto al risarcimento del danno nei confronti della Pubblica Amministrazione, nell’ipotesi di smarrimento di documenti aventi ad oggetto dati personali appartenenti alla categoria dei “supersensibili” qualora non venga provato, dal presunto danneggiato, che i documenti siano entrati in possesso di soggetti estranei all’amministrazione stessa.