Con la sentenza n.283/03/14, la Commissione Tributaria Provinciale di Pavia afferma che una cartella esattoriale notificata in ritardo è da ritenersi nulla. La normativa tributaria prevede dei termini perentori entro cui deve essere richiesta la riscossione. Nel caso specifico della sentenza si richiedevano delle imposte dovute dalla contribuente, che seppur dichiarate nella dichiarazione dei redditi, non erano state versate. L’articolo 25 del Dpr n.602/73 prevede che il concessionario deve notificare la cartella entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di dichiarazione, incorrendo, in difetto, nella decadenza della cartella.