mail: studio@studiolegaleinnocenti.com
telefono: 06 57301265
I debiti risultanti dai singoli carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti
dall’omesso versamento di imposte
risultanti dalle dichiarazioni annuali, o derivanti
dall’omesso versamento di contributi
previdenziali dovuti all’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), con
esclusione di quelli richiesti a seguito di
accertamento, possono essere estinti senza
corrispondere le somme affidate all’agente
della riscossione a titolo di interessi e di
sanzioni, gli interessi di mora…”
QUINDI, la nuova rottamazione è applicabile agli omessi versamenti sia dell’Irpef che dell’IVA nonché ai contributi omessi.
ESCLUSIONI:
tributi locali e sanzioni amministrative nonché aiuti di Stato, sanzioni penali, multe e condanne non tributarie
ENTRO QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA: 30/04/2026 (con la presentazione della domanda si blocca ogni azione esecutiva e si sospendono misure cautelari e procedure esecutive in corso)
COME PAGARE:
unica soluzione entro il 30/07/2026
oppure
54 rate bimestrali a partire dal 30/07/2026.
Si applica un interesse del 3% annuo.
NON E’ PREVISTO ISEE O DIMOSTRAZIONE DI CONDIZIONI PARTICOLARI BASTA LA PRESENZA DEL DEBITO.
DECADENZA
Se non viene pagata l’unica rata prevista per il 30/07/2026
In caso di pagamento rateale nel caso di omesso o insufficiente versamento di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata del piano.
