Sentenza penale e giudizio tributario: l’assoluzione esclude il presupposto delle imposte accertate

mail: studio@studiolegaleinnocenti.com 

telefono: 06 57301265 

I debiti risultanti dai singoli carichi

affidati agli agenti della riscossione dal 1°

gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti

dall’omesso versamento di imposte

risultanti dalle dichiarazioni annuali, o derivanti

dall’omesso versamento di contributi

previdenziali dovuti all’Istituto nazionale

della previdenza sociale (INPS), con

esclusione di quelli richiesti a seguito di

accertamento, possono essere estinti senza

corrispondere le somme affidate all’agente

della riscossione a titolo di interessi e di

sanzioni, gli interessi di mora…”

QUINDI, la nuova rottamazione è applicabile agli omessi versamenti sia dell’Irpef che dell’IVA nonché ai contributi omessi.

ESCLUSIONI:

tributi locali e sanzioni amministrative nonché aiuti di Stato, sanzioni penali, multe e condanne non tributarie

ENTRO QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA: 30/04/2026 (con la presentazione della domanda si blocca ogni azione esecutiva e si sospendono misure cautelari e procedure esecutive in corso)

COME PAGARE:

unica soluzione entro il 30/07/2026

oppure

54 rate bimestrali a partire dal 30/07/2026.

Si applica un interesse del 3% annuo.

NON E’ PREVISTO ISEE O DIMOSTRAZIONE DI CONDIZIONI PARTICOLARI BASTA LA PRESENZA DEL DEBITO.

DECADENZA

Se non viene pagata l’unica rata prevista per il 30/07/2026

In caso di pagamento rateale nel caso di omesso o insufficiente versamento di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata del piano.