La Cassazione Civile, con la sentenza n°20357 del 26/09/2014, ha chiarito che la sanzione ex art.3 comma terzo del d.l.n.73/2002 è una sanzione amministrativa volta a contrastare il lavoro nero. Per tale motivo non è possibile attribuire a detta sanzione una natura tributaria nè, analogamente, natura previdenziale. Ne consegue che non è possibile estendere il beneficio di legge ad una sanzione amministrativa che, per sua natura, si trova fuori dal perimetro del provvedimento di condono.