La Cassazione Civile, con sentenza n°4616 del 06/03/2015, ha chiarito che – sciolto un contratto di appalto, anche in caso di opera pubblica, a causa della dichiarazione di fallimento dell’appaltatore (art.81 r.d. n.267 del 1942) – l’appaltante non può rifiutarsi di pagare i lavori effettivamente eseguiti appellandosi all’art.1460 c.c.
 
Lo scioglimento del contratto di appalto per fallimento dell’appaltatore obbliga l’appaltante a pagare, in ogni caso, i lavori già eseguiti.