La Cassazione Civile, con sentenza n°23152 del 12/11/2015, ha chiarito che gli sgravi contributivi (previsti dall’art. 3, comma 5, legge n. 448 del 1998) sono applicabili soltanto a quei datori di lavoro che abbiano effettivamente creato nuovi posti di lavoro, in più rispetto al personale effettivo, nelle stesse attività, al 31 dicembre dell’anno precedente.