La Corte di Cassazione civile, sez. VI-1, con ordinanza del 13 settembre 2021 n. 24645, ha stabilito che per ravvisare la reciproca soccombenza nel caso in cui l’accoglimento parziale abbia riguardato la misura meramente quantitativa, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto.