Le società a responsabilità limitata – come tutte le altre società di capitali – rispondono delle obbligazioni sociali esclusivamente con il proprio patrimonio (2462 cod. civ.) .

I creditori sociali, in caso di insolvenza di una società di capitali o nel nostro caso di una società a responsabilità limitata, non potranno dunque recuperare il proprio credito mediante l’escussione dei beni di proprietà personale dei singoli soci o dell’amministratore della srl.

Tale principio non ha, contrariamente a quanto generalmente si pensi, carattere assoluto.

Vi sono dei casi, infatti, in cui gli amministratori rispondono dei debiti contratti dalla società (pur se a responsabilità limitata) che amministrano.

Le società a responsabilità limitata, infatti e tutte le società di capitali infatti hanno “un’autonomia patrimoniale c.d. perfetta”: il  patrimonio della società a responsabilità limitata è, pertanto, del tutto autonomo e distinto rispetto a quello dei soci e dell’amministratore.

La responsabilità patrimoniale dei soci, per le obbligazioni sociali della società a responsabilità limitata, è circoscritta esclusivamente:

  1. a) ai conferimenti di beni e danaro effettuati in sede di costituzione della società;
  2. b) agli apporti di beni e denaro eseguiti successivamente a favore della società, in conto capitale.

Nella società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) al contrario, si parla di autonomia patrimoniale imperfetta in quanto il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili, sia pur distinto da quello societario, può essere aggredito dai creditori sociali nel momento in cui il credito verso la società non sia stato soddisfatto dalla escussione dei beni sociali.

I creditori di una società di persone hanno – in ogni caso – l’obbligo della preventiva escussione dei beni societari e, solo qualora il credito resti insoddisfatto, potranno aggredire, in via esecutiva, il patrimonio personale dei singoli soci ai fini del recupero del loro credito.

Già in un precedente scritto si era avanzata la tesi della esistenza di una responsabilità degli amministratori di s.r.l. nei confronti dei creditori sociali, malgrado l’art.2476 c.c. non prevedesse espressamente, nel testo vigente fino al 15 marzo 2019, un’azione di responsabilità esperibile dai creditori sociali nei confronti degli amministratori né vi fosse alcun riferimento all’art.2934 c.c. in tema di società per azioni.

L’ipotesi proposta era infatti che i creditori sociali, infatti, potessero

  • o surrogarsi nei diritti della società proponendo, in luogo di quest’ultima, l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo,
  • ovvero far valere una responsabilità da atto illecito ex art. 2043 c.c. per il danno ingiusto causato da amministratori con condotta, dolosa o colposa, in violazione dei doveri ad essi imposti ( Cassazione civile  sez. I 3 giugno 2010, n. 13465).

Presupposto dell’esercizio di tale azione veniva individuato nella “inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale” potendo  l’azione essere proposta quando “il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”.

Veniva dunque ipotizzata una responsabilità diretta e personale dell’amministratore nei confronti del creditore sociale dunque, come conseguenza della sua mala gestio, giusto contrappeso alla  responsabilità limitata della società.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui l’amministratore presenti infedeli dichiarazioni dei redditi o bilanci societari irregolari. E’ evidente che l’amministratore risponderà con il proprio patrimonio personale, in solido con la società, per le conseguenze sanzionatorie a carico della stessa, atteso, che come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte (Cass. Civ. n. 27036/2007) , “la redazione, approvazione e presentazione del Bilancio di esercizio,  nonché la dichiarazione dei redditi, sono atti affidati per funzione all’amministratore e legale rappresentante della stessa“, e per questo – sotto il profilo delle responsabilità fiscale e patrimoniale – a questi imputabili.”

Ciò significa che gli amministratori che hanno presentato in maniera fraudolenta documenti fiscali per conto della società, causando accertamenti e rettifiche a carico della stessa, ne sono responsabili in solido e, in caso di inadempienza della società, vedranno escusso il proprio patrimonio personale ai fini del pagamento delle somme dovute all’erario.

Altri esempi di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali sono rinvenibili negli art. 2485 e 2486 cod.civ.

Tali norme dispongono  la responsabilità degli amministratori nei confronti della società, dei soci, dei creditori sociali e dei terzi per eventuali danni subiti per effetto di ritardato o omesso accertamento di una causa di scioglimento della società e per violazione dell’obbligo di gestire la società, al verificarsi di una causa di scioglimento, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.

In ogni caso, l’azione proposta “dal ceto creditorio” nei confronti del patrimonio degli amministratori andrà valutata caso per caso, in funzione della possibilità di provare, a carico degli stessi, una condotta dolosa e direttamente finalizzata “alla distrazione del patrimonio sociale”.

In tale contesto si pone il testo del nuovo art. 2476 co. 6, inserito  dall’art. 378, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ed in vigore dal 16.3.2019:

  1. “” Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.“”

La norma sembra delineare una responsabilità dell’amministratore di srl di tipo extra contrattuale per i debiti sociali, nella specie per mancato per lesione di un diritto di credito.

Così delineata, la responsabilità dell’amministratore di srl per debiti sociali  verso i creditori sembra riconducibile ad una responsabilità di tipo extracontrattuale.

Così qualificata, la responsabilità verso i creditori sociali dell’amministratore di srl pone un problema di prova: l’azione del creditore della srl contro l’amministratore potrà infatti essere proposta:

  • quando il patrimonio della srl risulti insufficiente al soddisfacimento di quanto dovuto al creditore della società e
  • dimostrando l’inosservanza, da parte dell’amministratore di srl, degli obblighi inerenti alla conservazione della integrità del patrimonio sociale.

Si tratta di una prova non certo semplice ma, certamente, pone un primo argine all’utilizzo della srl come agile strumento di “irresponsabilità patrimoniale” di amministratori e soci, destinati a sfuggire ad ogni sorta di responsabilità patrimoniale  per le obbligazioni sociali.

Giova ricordare, inoltre, come il riconoscimento della responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali appare necessario al fine di consentire l’esercizio di tale azione anche da parte del curatore del fallimento.

In tale modo il curatore avrebbe a disposizione uno strumento in più oltre quelli previsti in via generale dall’art. 146 della legge fall. (azione sociale di responsabilità e azione contro i soci che abbiano intenzionalmente deciso, o autorizzato, il compimento di atti pregiudizievoli per la società, i soci o i terzi).

Questa opinione è confermata anche da un recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il curatore disporrebbe della legittimazione ad esperire, nei confronti degli organi gestori di una s.r.l, sia l’azione sociale di responsabilità sia l’azione dei creditori sociali.

avv. Francesco Innocenti