Con la sentenza n°45266 la Cassazione Penale ha chiarito che gli elementi dell’ex art.574 – bis c.p., che attengono alla sottrazione e trattenimento di minore all’estero, circoscrivono le condotte punibili anche in riferimento al delitto di sottrazione di persona incapace. Il delitto di sottrazione di persona incapace è distinto dal primo in quanto consiste nella sottrazione e nel trattenimento del minore all’estero, con la conseguente impossibilità di esercitare la potestà genitoriale da parte del legittimo possessore.