Rifacendosi all’art.1, legge n°184/1983 la Cassazione Civile, con la sentenza n°15861, ha chiarito il fatto che per dichiarare lo stato di adottabilità di un minore è irrilevante la mediocrità caratteriale ed intellettuale dei genitori a meno che non venga a mancare un legame affettivo saldo con il figlio, dal quale sia escluso un qualsiasi ritardo evolutivo.