La Cassazione Civile, con sentenza n°7776 del 16/04/2015, ha chiarito che il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati, necessario per l’esercizio della professione forense, rientra tra i costi dell’Ente di lavoro. Nel caso in cui tale pagamento venga effettuato, in anticipo, dall’avvocato-dipendente, l’Ente ha il dovere di rimborsarlo.
 
Secondo il principio applicabile all’esecuzione del contratto di mandato, art. 1718 c.c., il mandante è obbligato a tenere il mandatario lontano da oneri che diminuiscano il suo patrimonio in conseguenza dei suoi incarichi.