La Cassazione Civile, con sentenza n°24946 del 10/12/2015, ha chiarito che per l’applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale, relativo alle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria (ridotto a cinque anni a decorrere dal 1/01/1996 – legge n.335 del 1995) esclusi i casi di denuncia del lavoratore o eredi necessita, per l’applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale, che il lavoratori abbia presentato denuncia all’INPS, in merito all’omissione contributiva del datore di lavoro.