La Cassazione Civile, con sentenza n°766 del 19/01/2015, ha statuito che ai fini della determinazione della misura della pensione, nonché al fine dello stabilire il sorgere del diritto ad essa, non può essere utilizzato come periodo di contribuzione figurativa, il periodo di godimento dell’indennità di disoccupazione, in mancanza di un anno di contributi versati dall’INPS, nei cinque anni precedenti l’evento della disoccupazione.