Il Tribunale di Benevento, con sentenza dell’ 8 ottobre 2021, ha stabilito che la normativa antiusura (art. 644 c.p.) prevede che nella determinazione del tasso usurario si debba tenere conto di commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo collegate alla erogazione del credito. Di conseguenza, anche la commissione di anticipata estinzione deve essere ricompresa nel calcolo del Tasso Effettivo Globale ai fini della valutazione di usurarietà del contratto.