La Corte di Cassazione civile sez. VI, con sentenza del 25/11/2019 n.30621, ha stabilito che In sede fallimentare, gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono del privilegio di cui all’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 e di cui all’art. 8-bis legge n. 33/2015, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione.