Violenza sessuale senza contatto fisico: la Cassazione conferma la condanna

Violenza sessuale senza contatto fisico: la Cassazione conferma la condanna

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5688 del 12 febbraio 2025, ha ribadito un principio fondamentale in materia di violenza sessuale: il reato sussiste anche in assenza di contatto fisico diretto tra l’aggressore e la vittima.

Il caso in esame riguardava un uomo condannato per aver costretto una donna a riprendersi in un video di autoerotismo e inviarglielo. La difesa sosteneva che, non essendoci stato contatto fisico né immediatezza tra la richiesta e l’azione della vittima, non si potesse configurare il reato di violenza sessuale. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato questa tesi, affermando che il concetto di “immediatezza” non implica necessariamente la contestualità temporale. Anche un’azione differita nel tempo può essere il risultato di una coercizione psicologica e quindi rientrare nella fattispecie di violenza sessuale.

Violenza sessuale senza contatto fisico: la Cassazione conferma la condanna

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva, per quanto qui di interesse, confermato la condanna di un uomo per il reato di violenza sessuale per aver costretto una donna in un’occasione a compiere atti di autoerotismo da lei stessa ripresi in un video che gli aveva successivamente inviato.

La Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 12 febbraio 2025, n. 5688 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui il reato non poteva dirsi configurabile mancando il benché minimo contatto corporeo tra l’imputato e la vittima e, comunque, difettando l’immediatezza dell’interazione tra la condotta del reo e quella della vittima, per essere stato il video realizzato da quest’ultima senza la presenza dell’imputato, in un momento successivo alla sua richiesta. Ha affermato che affinché possa ritenersi integrato il reato di violenza sessuale in assenza di contatto fisico tra l’imputato e la vittima, l’immediatezza dell’interazione tra costoro non deve necessariamente essere connotata dalla sua contestualità.

Ben potendo anche essere differita allorquando l’atto involgente la propria corporeità sessuale posto in essere dalla vittima sia l’effetto della “vis” psichica ovvero della condotta induttiva esercitata su di lei dall’agente all’interno di un rapporto di causa-effetto, indipendentemente dalle finalità da quest’ultimo perseguite.

Questa pronuncia segna un importante precedente nella giurisprudenza italiana, rafforzando la protezione delle vittime anche nei casi in cui la violenza si manifesta sotto forma di pressioni psicologiche o manipolazione. Chiunque subisca una forma di coercizione sessuale, anche senza contatto fisico, ha il diritto di denunciare e ottenere giustizia.

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